(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2018) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 marzo  2018,
n. 287; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La lettera b) del  comma  2  dell'art.  21  dell'allegato  A  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: 
    «b)  entro  il  termine  previsto  dalla  normativa  statale,   a
condizione che il "piano di adeguamento alle disposizioni antincendio
per esercizi ricettivi" corrisponda ai requisiti di  cui  al  decreto
del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n.  11,  e  sia  stato
presentato  entro  il  31  dicembre  2012  alla   gia'   Ripartizione
provinciale Protezione antincendi  e  civile,  oggi  Agenzia  per  la
Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018,  dei
moduli A e B  allegati  al  presente  decreto  presso  il  competente
Comune. Ai fini dell'ottenimento  della  licenza  d'uso  provvisoria,
insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C
allegato al presente decreto.» 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 21  dell'allegato  A  al  decreto  del
Presidente  della  Giunta  provinciale  13  giugno  1989,  n.  11,  e
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 21.3 e 21.4: 
    «21.3. Il gestore e un tecnico  dallo  stesso  incaricato  devono
attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti  prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche  regole  tecniche:  resistenza  al
fuoco   delle   strutture;   reazione   al   fuoco   dei   materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito. 
    21.4.  A  conclusione  dei  lavori  di  adeguamento  deve  essere
effettuato il collaudo antincendio della struttura.»